Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2).
Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione.
Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi:
- Fornitura di servizi intellettuali
- Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali
- Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U.
- Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico
Redazione del DUVRI
Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice.
Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti:
- Parte 1 – Azienda Committente
- Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento
- Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico
Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf
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