FORMAZIONE 81/08
Formazione dei lavoratori (Formazione 81/08)
La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore in cui sia presente un lavoratore.
Costituisce una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’obbligo di formare tutti i lavoratori ricade sul datore di lavoro secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/08 : Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione può essere di 4 tipi:
Formazione Generale: formazione per tutti i lavoratori e tratta di argomenti generali di prevenzione e protezione, danno/rischio, DPI etc che tutti i lavoratori devono sapere;
Formazione speciale: è una formazione per le figure di sistema inserite nel grande reparto della Prevenzione e Protezione e in questa categoria rientrano: datore di lavoro, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, Addetti alla prevenzione Incendi, Addetti al Primo Soccorso.
Formazione su rischi specifici: è una formazione da fare a tutti quei lavoratori che svolgono mansioni particolari e che possono essere sposti a particolari tipi di rischi. In questa categoria troviamo: lavori in quota, lavoro in spazi confinati, esposizione a sostanze chimiche/biologiche pericolose, agenti fisici in generale)
Formazione su macchine e attrezzature: è una formazione rivolta a lavoratori che devono condurre macchine particolari. Rientrano in questa categoria i lavoratori che: movimentano gru, piattaforme di lavoro elevabili etc. in questo caso vi è anche una parte di addestramento che può essere fatta esclusivamente da un collega più esperto che ne abbia le certificate esperienze.
Il comma 1 dell’art. 37 introduce un altro importante aspetto, i diversi tipi di formazione la durata, la validità e l’aggiornamento che possiamo riassumere nella tabella che segue:
In base all’ accordo Stato – Regioni del 21/12/11 vengono stabiliti sia i programmi di formazione per i lavoratori che anche le modalità di erogazione, in particolare possono essere fatti in modalità e-learning sia la formazione generale, la formazione specifica rischio basso e gli aggiornamenti, mentre per quanto riguarda i rischi specifici questi vengono organizzati in presenza perché per alcuni vengono previsti anche simulazioni/addestramento.
Il lavoratore inoltre ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione come specificato dall’ art 20 del D.Lgs 81/08 comma 1 e comma 2 lettera h):
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
QUANDO FARE LA FORMAZIONE AI LAVORATORI:
Come riportato dal comma 4 dell’ art. 37 la formazione deve avvenire nei seguenti casi:
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; (3)
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. (5)
In particolare nel caso del comma 4 lettera a) , come stabilito dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/11 la formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione.
CHI PUO’ EROGARE I CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA?
I Docenti che possono erogare corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono possedere la qualifica di formatore sulla sicurezza prevista dal D.I. 6/3/2013