Chi redige il DVR
- Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene la valutazione e l’analisi di tutti i rischi connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’ambito di una organizzazione dove prestano la loro attività lavorative.
Il DVR deve essere elaborato in forma scritta per ogni organizzazione, indipendentemente dal tipo di attività all’interno del quale dove è presente almeno un lavoratore, dove viene definito “lavoratore”, secondo il D.Lgs 81/08
“Una Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
Secondo l’art. 17, il documento di valutazione dei rischi è un’attività non delegabile del datore di lavoro che si avvale della collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), del Medico Competente e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Secondo l’art. 28 del D.Lgs 81/08 il contenuto del DVR riguarda:
- attrezzature di lavoro;
- sostanze o miscele chimiche impiegate;
- sistemazione dei luoghi di lavoro;
- stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004);
- lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal dlgs 151/2001);
- differenze di genere;
- età;
- provenienza da altri Paesi;
- tipologia contrattuale;
- possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.
1) Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si intende una persona, designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/08).
L’Art. 32 comma 1 dice che:
“Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”
L’Art. 32 comma 2 dice che:
“Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali”
L’Allegato II del D.lgs. 81/08 dice che:
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2) Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’Art. 38 comma 1 dice che:
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
L’Art 38 comma 2 dice che:
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.
Conclusione
Come evidenziato dagli articoli di legge del D.Lgs 81/08 riportati in precedenza il DVR deve essere redatto in forma scritta obbligatoriamente dal datore di lavoro che non può delegare questa attività ma può avvalersi della collaborazione dell’RSPP e del Medico Competente.
Queste due figure professionali che supportano il Datore di Lavoro come specificato nell’ Art. 32 e nell’ Art. 38 del medesimo decreto devono possedere dei precisi requisiti in termini di titoli, formazione e competenze che vengono verificate attraverso le certificazioni ottenute al termine dei suddetti percorsi formativi e verifiche fatte direttamente in campo.
Inoltre, come descritto nell’ Allegato II del D.Lgs 81/08, il datore può svolgere la funzione di RSPP nelle seguenti circostanze e dopo aver frequentato corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori
Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. - Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori
- Altre aziende: fino a 200 lavoratori
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