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Il Garante Privacy. Poteri e compiti

  1. Il Diritto Europeo riconosce fin dalla sua istituzione, la protezione dei dati personali come diritto fondamentale e stabilisce che il rispetto delle norme in materia debba essere assoggettato al controllo di una autorità indipendente. Ogni paese membro, in base alla rispettive normative nazionali, provvede a costituire tali Autorità di Controllo . In Italia l’ Autorità indipendente e denominata Autorità Garante per la protezione dei dati personali o anche detta Garante della Privacy. Il Garante è un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.

 

 

Il Garante Privacy. Poteri e compiti

Il concetto di piena indipendenza delle Autorità di controllo è espressamente previsto e tutelato nel GDPR il quale prevede che:

  • i membri della autorità non devono subire pressioni esterne ne dirette ne indirette, e non devono accettare istruzione da alcuno;
  • i membri devono astenersi da azioni che possano dare adito a conflitto di interesse
  • Gli Stati devono dotare le autorità di risorse tecniche, economiche infrastrutturali e umane per poter svolgere la propria attività ;
  • Gli stati devono garantire che le autorità selezionino il loro personale

IL controllo finanziario cui l’autorità è soggetta non deve pregiudicarne l’indipendenza.
I compiti e poteri dell’autorità sono definiti nell’articolo 58 del GDPR,d i seguito si riportano quelli che si ritiene di maggior rilievo:
– verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere ai titolari le misure da adottare; 
– esaminare i reclami; 
– limitare, sospendere o vietare i trattamenti in violazione delle norme; 
– adottare le autorizzazioni generali; 
– promuovere codici di deontologia e condotta (es. in materia di giornalismo); 
– partecipare alle attività comunitarie e internazionali (anche quale componente dell’EDPB); 
– irrogare sanzioni correttive. 

In Italia il potere della Autorità si esplica principalmente ex post, ovvero successivamente alle decisioni prese dal titolare del trattamento.

In questo modo si sono abolite le richieste e notifiche preventive previste sino all’avvento del GDPR, in quanto sono state sostituite dagli obblighi, in capo ai titolari e responsabili, di tenuta del registro dei trattamenti e di elaborazione della valutazione di impatto.

Le attività ispettive sono effettuate dai funzionari della autorità o anche a mezzo del Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza

Attenzione!! : Contro i provvedimenti dell’Autorità di controllo è sempre possibile agire con l’impugnazione ed effettuare il ricorso giurisdizionale. 

 

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710

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Il Garante Privacy. Poteri e compiti

 

Il Garante Privacy. Poteri e compiti
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